(massima n. 1)
I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. L'attribuzione al privato di un diritto di godimento su beni demaniali si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione e non mediante l'impiego di contratti di diritto comune. Il godimento da parte di privati, di beni appartenenti al demanio dello Stato, non può avvenire gratuitamente se non nei casi preveduti dalla legge (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la circostanza che l'amministrazione avesse consentito ad un privato di immettersi nel godimento di un bene demaniale senza fissare fin dall'inizio il canone dovuto da un lato non consentiva di ritenere sussistente tra le parti un contratto di comodato, ma una concessione in uso, dall'altro obbligava il privato a pagare per tale uso un corrispettivo).