(massima n. 1)
I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I negozi relativi all'utilizzazione di detti beni non possono, quindi, dar luogo se non ad atti di concessione in godimento temporaneo, come tali per loro natura revocabili e perciò incompatibili con la disciplina propria delle locazioni degli immobili urbani.