(massima n. 1)
La richiesta di misura cautelare presentata dal P.M. al giudice procedente (nella specie corte di assise) a mezzo missiva, e non in pubblica udienza, č pienamente legittima, in quanto il vigente codice di rito non prevede, per tale incombenza, l'instaurazione di contraddittorio tra accusa e difesa e l'innovazione apportata all'art. 291 c.p.p. dall'art. 8, comma 1, della L. n. 332 del 1995 č riferita alla fase delle indagini preliminari, atteso che in quella dibattimentale la difesa presenta direttamente, e non tramite il P.M., al giudice ogni dichiarazione e memoria che ritiene idonea a sostegno della propria tesi.