(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 307, comma secondo, lett. b) c.p.p., l'indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c) stesso codice, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga. (Fattispecie relativa a condanna all'ergastolo confermata in appello e, quindi, presumibilmente, di imminente esecuzione).