(massima n. 1)
In tema di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno grave, a seguito di istanza dell'indagato, per attenuazione delle esigenze cautelari o per maggiore proporzionalitą della misura all'entitą del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il parere del pubblico ministero, eventualmente favorevole all'accoglimento dell'istanza, non vincola il giudice, che resta libero di decidere anche in malam partem, indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all'obbligo della motivazione.