(massima n. 1)
Il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione del contraddittorio, con la conseguenza che esso non preclude la successiva deduzione dell'inammissibilitą della domanda stessa. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che nell'intervallo intercorso tra la domanda riconvenzionale da ritenersi intempestiva perché non formulata con la comparsa di risposta e la eccezione di tardivitą della stessa, non era stata svolta alcuna attivitą che potesse far ritenere implicitamente accettato il contraddittorio sulla detta domanda).