(massima n. 1)
I beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato, così che la relativa utilizzazione da parte della collettività deve essere ricondotta ad un uso generale — se riconosciuto a tutti i cittadini — ovvero speciale, come nell'ipotesi (quale quella di specie) dei proprietari frontisti di una pubblica via nelle misura in cui costoro traggano, da tale uso, particolari utilità per effetto della relazione di contiguità tra i loro beni e la strada stessa. Ne consegue che l'eventuale interesse del frontista a continuare l'utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione può condurre alla costituzione di un diritto di servitù qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ovvero nelle ipotesi di fondo intercluso, poiché, in tutti gli altri casi, detta sdemanializzazione fa sempre venir meno il diritto di accesso e di transito da loro esercitato, senza che l'interesse legittimo di costoro possa trasformarsi in un diritto sulla cosa altrui.