(massima n. 1)
L'occupazione di un terreno privato da parte del comune, integrante un fatto illecito in difetto di provvedimento autorizzativo, la quale sia eseguita dalla irreversibile destinazione del bene nella realizzazione di una strada comunale ad uso pubblico, comporta, salva restando la responsabilitą risarcitoria del comune medesimo per quell'illecito, l'estinzione del diritto di proprietą del privato e la contestuale acquisizione del terreno stesso al demanio dell'ente territoriale, a titolo originario.