(massima n. 1)
È ammissibile, in difetto di qualsivoglia esplicito divieto, la richiesta del pubblico ministero di nuova emissione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, subordinata all'eventualità che altra identica ordinanza, già emessa, possa essere annullata per vizi di forma all'esito del procedimento di riesame non ancora concluso potendosi tutt'al più verificare la possibilità che detta richiesta sia dichiarata inammissibile ove il paventato annullamento non abbia poi avuto luogo.