(massima n. 1)
Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva il Gip ha l'obbligo, a norma dell'art. 289 c.p.p., come modificato dall'art. 2 L. 234 del 1997, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p. e la violazione di tale obbligo, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime cd. intermedio; qualora il Gip non abbia adempiuto al suddetto obbligo ed abbia rigettato la richiesta del P.M., il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione della proposta dal P.M. avverso l'ordinanza reiettiva del Gip, non può applicare la misura interdittiva richiesta senza prima procedere all'interrogatorio dell'indagato omesso a suo tempo dal Gip, giacché, in assenza di indicazioni contrarie, non può ritenersi escluso dai destinatari dall'obbligo di cui all'art. 289 cit. il tribunale che applichi la misura interdittiva in sede di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.c.