(massima n. 2)
Il principio, dettato in via generale, quanto alla competenza del giudice dell'esecuzione č quello della cognizione del giudice che abbia deliberato il provvedimento da eseguirsi, con deroga a tale criterio nel caso in cui l'esecuzione riguardi una pluralitą di provvedimenti emessi da giudici diversi, Il che, peraltro, si verifica, non soltanto quando venga in questione la necessitą di decidere in ordine al concreto adempimento di pił pretese punitive nei confronti del singolo soggetto, ma anche quando le conseguenze della decisione richiesta per definire l'incidente, pur riguardando questa un singolo provvedimento, incida sull'esecuzione di una pluralitą di provvedimenti da attuarsi o in corso di attuazione; e cioč allorchč, nella presenza del presupposto di cui all'art. 633, primo comma, c.p.p., si sia determinata la pena da eseguire attraverso il cumulo di tutte quelle irrogate con sentenze di condanna diverse, perchč dall'eventuale modificazione anche di una sola di esse ne deriverą necessariamente una variazione del calcolo complessivo finale.