(massima n. 1)
Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d'altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l'ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l'imposizione di obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L'amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell'organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. (Fattispecie relative all'Ente Fiera di Vicenza).