(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, di cui all'art. 275, comma quarto ter, c.p.p., non comporta come conseguenza necessaria la disposizione del piantonamento del detenuto, restando salva la possibilitą per il giudice di prescrivere specifiche modalitą di controllo.