(massima n. 1)
L'obbligo di dimora previsto dall'art. 283 c.p.p., per il suo contenuto, č in sostanza una misura di sicurezza, come tale incompatibile con il rito di cui all'art. 444 c.p.p. (Nella fattispecie, poiché non era stato adottato alcun provvedimento in ordine alla misura dell'obbligo di dimora imposta all'imputato del Gip, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza ex art. 444 c.p.p. limitatamente alla mancata revoca di tale obbligo).