(massima n. 1)
Non può essere considerata trasgressiva del divieto di dimora in un determinato luogo e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia giudiziaria predeterminato, e non può, quindi, dar luogo al ripristino, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p., della più grave misura della custodia cautelare in carcere, la condotta di chi si sia temporaneamente allontananto dal luogo indicato come quello di propria dimora (diverso da quello per il quale era stato imposto il divieto), dandone comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria presso il quale doveva presentarsi ed ottemperando, quindi, all'obbligo di presentazione presso altro ufficio indicatogli dal primo.