(massima n. 1)
In tema di misure coercitive, il provvedimento con cui il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno deve essere specifico quanto a presupposti, limiti, ambito di applicazione, sģ da non comprimere totalmente, per genericitą ed indeterminatezza, la libertą di movimento dell'imputato e da non snaturare la misura medesima, attribuendole connotati di afflittivitą in tutto simili a quelli che caratterizzano gli arresti domiciliari. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto agli indagati il divieto di non allontanarsi dall'abitazione in occasione di cortei o pubbliche manifestazioni di carattere politico).