(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) c.p.p. rientra nella competenza del giudice che procede, il quale č l'unico in grado di valutare la complessitā della parte argomentativa della decisione, secondo il principio di cui all'art. 279 c.p.p. Pertanto, con riferimento alla sentenza emessa nel giudizio di primo grado la cui data di pronuncia segna l'inizio della decorrenza del termine della fase successiva di custodia cautelare č competente tale giudice a emettere il provvedimento in questione il quale č destinato a prolungare i termini della custodia cautelare della fase successiva, e non al giudice di appello con riferimento al periodo impiegato dal giudice di primo grado per depositare la motivazione.