(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 27 c.p.p., interpretato in conformitā con i principi generali in materia di misure cautelari e, segnatamente, con quello di cui all'art. 279 c.p.p. (secondo cui la competenza in detta materia appartiene al giudice che procede), deve ritenersi la necessitā della rinnovazione della misura cautelare, a pena di caducazione della stessa, non solo nel caso in cui l'incompetenza venga dichiarata dallo stesso giudice dal quale essa č stata disposta, ma anche in quello in cui siffatta declaratoria venga pronunciata dal giudice di una successiva fase del medesimo procedimento.