(massima n. 1)
In presenza di imputato che si trovi nelle condizioni di salute, particolarmente gravi, di cui all'art. 275, comma 4 bis, c.p.p., introdotto dalla L. 12 luglio 1999, n. 231, il giudice, per applicare o mantenere la custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 276 comma 1 bis (trasgressione agli obblighi imposti con una precedente misura di minor gravità impostagli per ragioni di salute) non può prendere meccanicamente atto dell'avvenuta trasgressione, ma deve valutare e quindi congruamente motivare la sua decisione all'interno del quadro di bilanciamento degli interessi in gioco, riguardanti le esigenze cautelari e la tutela delle condizioni di salute; e ciò anche quando l'aggravamento della misura sia stato disposto nella vigenza della precedente normativa e, sopraggiunta la nuova legge, l'interessato chieda la revoca.