(massima n. 1)
In tema di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all'art. 276 c.p.p., č da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L'attivazione di tale procedura, che ha carattere sanzionatorio, prescinde infatti dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, c.p.p., che attiene invece al caso di misure pił gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari.