(massima n. 1)
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, deve escludersi che la norma di cui all'art. 276, comma primo ter, c.p.p. imponga automaticamente l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, dovendosi ritenere che essa richieda comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione. (Fattispecie in cui la persona sottoposta agli arresti domiciliari era stata autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare all'udienza dinanzi al Tribunale, e al termine dell'udienza, anzichč fare rientro nell'abitazione, si era recata presso un ufficio postale ove era stata tratta in arresto dalla P.G. per il reato di evasione ).