(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, proposto a norma dell'art. 311 c.p.p., avverso l'ordinanza con la quale il tribunale (in sede di appello su provvedimenti concernenti la libertà personale) ha rigettato il gravame contro l'ordinanza di applicazione di misura cautelare peggiorativa (detenzione in carcere), a seguito di trasgressione alle prescrizioni imposte all'imputato-condannato in primo grado, ammesso a fruire dell'arresto a domicilio, non può essere sostenuto dalla prospettazione di ragioni inducenti alla revoca della misura, ancorché già dedotte in sede di appello, in quanto il procedimento incidentale di impugnazione straordinaria sulla persistenza delle ragioni di cautela va attivato con apposita istanza, ex art. 299 comma 3 detto codice, diretta al funzionalmente competente giudice «che procede».