(massima n. 1)
Nel caso di violazione degli obblighi imposti con la misura coercitiva degli arresti domiciliari, il legislatore ha previsto, anche se limitatamente al profilo processuale, la possibilitā di sostituire la misura cautelare con altra pių grave. Non vi č dubbio che tale sanzione, stabilita dall'art. 276 c.p.p., pur se di natura processuale, č applicabile in conseguenza di una condotta integrante l'inosservanza di prescrizione imposta dall'autoritā giudiziaria e, come tale, č sufficiente ad escludere l'applicazione dell'art. 650 c.p. che ricorre solo nel caso in cui l'inosservanza all'ordine non sia comunque sanzionata.