(massima n. 1)
Poiché la legge speciale in materia di repressione del traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309/90, non contiene alcuna disciplina generale derogatoria del codice di procedura penale al tossicodipendente che ha in corso un programma di recupero, se viola le disposizioni degli arresti domiciliari, può essere ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p. Infatti la norma di cui all'art. 97 D.P.R. n. 309/90 prevede una deroga al c.p.p. per il momento in cui deve essere intrapreso il programma di recupero, costituendo ostacolo solo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma non quando si siano violate nel corso del programma le disposizioni della detenzione domiciliare.