(massima n. 1)
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando non abbia comportato l'immediata estinzione della custodia cautelare che fosse al momento in atto, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., non impedisce, di per sé, che venga disposto un aggravamento della misura cautelare, ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p., per pregresse trasgressioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata disposta l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di soggetto resosi inottemperante all'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria).