(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 822 c.c., l'appartenenza dei laghi al demanio pubblico prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 essendo sufficiente, per l'attribuzione della demanialitą, l'accertamento in uno specchio d'acqua dei caratteri idrografici di un lago e non di uno stagno e non assumendo rilievo il mancato inserimento nell'elenco delle acque pubbliche, data la natura dichiarativa del relativo provvedimento.