(massima n. 1)
La regola della devoluzione, propria del giudizio di appello nel processo di cognizione č applicabile anche all'appello nel procedimento de libertate. Ne consegue che al giudice della fase del gravame č precluso ogni esame dei punti della decisione di primo grado diversi da quelli oggetto di censura. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto questione nuova, quella sollevata dall'imputato in sede di legittimitā e relativa all'asserita inutilizzabilitā degli atti di indagine compiuti dal P.M. senza l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, questione che non era stata portata alla cognizione del giudice dell'appello cautelare, proposto dal P.M. e che, secondo la S.C. ben avrebbe potuto e dovuto essere introdotta in quella fase, mediante appello incidentale dell'imputato).