(massima n. 1)
Qualora sia oggetto del procedimento incidentale di impugnazione un provvedimento sulla libertà personale (nella specie, ordinanza del tribunale del riesame ripristinatoria della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari) emesso prima dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 332 e conforme alla normativa al tempo vigente, l'applicazione delle disposizioni sopravvenute può attuarsi in sede di legittimità esclusivamente con la constatazione della «non rispondenza» del provvedimento impugnato ai requisiti normativi attualmente in vigore, che sono di immediata operatività, con la conseguenza che il provvedimento medesimo, originariamente valido e non affetto da nullità, deve essere annullato per «non conformità alla legge» (situazione, in concreto, del tutto assimilabile alla «violazione di legge» intesa in senso ampio), con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze cautelari in riferimento alle nuove disposizioni.