(massima n. 1)
Il preesistente stato di detenzione dell'imputato, a titolo tanto di espiazione quanto di custodia cautelare, non impedisce, sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'emissione di un nuovo provvedimento custodiale, atteso che la valutazione delle dette esigenze non può essere legata ad uno stato come quello dianzi ipotizzato, sul quale il giudice procedente non può in alcun modo influire.