(massima n. 1)
Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari previste dalle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., il giudice di merito non può prescindere dal verificare se la preesistente condizione detentiva dell'indagato abbia incidenza, o non, sul giudizio prognostico demandatogli, dando conto, con esauriente motivazione, delle specifiche ragioni per le quali lo stato di detenzione derivante da un titolo già in esecuzione non faccia venir meno le esigenze cautelari radicate su un concreto periculum in libertate. Tale valutazione, per la natura e la funzione ad essa coessenziali, deve essere necessariamente compiuta caso per caso, senza aprioristiche generalizzazioni, in riferimento alle peculiari connotazioni di ciascuna fattispecie, tenendo anche presenti sia l'entità della pena detentiva ancora da espiare, sia la possibilità dell'indagato di fruire delle misure alternative e dei benefici dell'ordinamento penitenziario.