(massima n. 1)
In tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che č giā detenuto da tempo la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali č chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali. Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata.