(massima n. 1)
Poiché per l'attuazione della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio dei condomini di un edificio - artt. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122 - è necessario identificare la superficie da assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure («non inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione») dalla stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o nell'atto concessorio, o nel regolamento condominiale, o negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale identificazione, e pertanto non può, ex se, con delibera, costituire il vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l'ubicazione degli appositi spazi su più ampia area del costruttore-venditore.