(massima n. 1)
Č legittimo il provvedimento che esclude la sussistenza di esigenze cautelari, revocando di conseguenza il mandato di cattura, sul duplice rilievo dell'impossibilitā, per gli imputati di inquinare le prove giā tutte acquisite e dell'assenza del pericolo di reiterazione criminosa, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'ultimo fatto criminoso, senza che gli imputati ne avessero commessi altri. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, in ordine alla quale č stata ritenuta correttamente motivata l'ordinanza con cui si č superata la presunzione di pericolositā prevista dalla legge).