(massima n. 1)
L'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122 che ha vietato l'alienazione delle aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 separatamente dall'unitą immobiliare di cui costituiscono pertinenza non ha inciso sulla previgente disciplina, dato che l'obbligo di riservare appositi spazi di parcheggi nelle aree di pertinenza era gią previsto dalla citata disposizione della legge n. 765/67 nonché dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.