(massima n. 1)
La definizione quali pertinenze, ex artt. 817, 818, 819 c.c., contenuta nell'art. 26, n. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con riguardo agli spazi per parcheggi che ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 - aggiuntivo dell'art. 41 sexies alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 - debbono essere riservati nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, non incide sul potere negoziale delle parti di disporre di dette aree separatamente dalla costruzione, e di sottoporle ad un regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.