(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato la condotta dell'indagato o imputato va esaminata, ai fini della configurabilitą del pericolo di recidivitą, con riferimento all'intera vicenda criminosa alla quale egli ha partecipato e non soltanto alla singola azione concretamente realizzata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale l'indagato aveva dedotto, per negare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, di essersi limitato a fornire ai correi un mero supporto materiale).