(massima n. 3)
In tema di misure cautelari personali, tutti i parametri legittimanti l'emissione e il mantenimento di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, catalogati dall'art. 274, lett. c), c.p.p., hanno come referente la tutela della collettività, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie per la quale si procede attenti, o abbia attentato, anche ad un interesse legittimo di singoli. (Nella specie, relativa ad imputazioni di corruzione, i ricorrenti assumevano che, ai fini dell'adozione della cautela personale con finalità preventive ai sensi dell'art. 274 lett. c), c.p.p., nell'ipotesi in cui venga in rilievo il pericolo di commissione di reati «della stessa specie di quello per cui si procede», sarebbe necessaria la sussistenza della rilevante probabilità di offesa di interessi legittimi del singolo, con la conseguenza che laddove non sussista una posizione soggettiva da tutelare — come avverrebbe appunto nel caso di delitti di corruzione, che toccherebbero il singolo solo uti civis — non vi sarebbe possibilità di applicare la suddetta cautela; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunziando il principio di cui in massima).