(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c) c.p.p., gli elementi di cautela tratti dalle «specifiche modalità e circostanze del fatto» non possono ricevere una duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e, quindi, per delineare la personalità dell'indagato: la predetta disposizione, infatti, prescrive che questa vada desunta da «comportamenti o atti concreti», i quali non possono logicamente identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame il quale, nel confermare la misura cautelare impugnata, aveva affermato che la disposta custodia doveva essere mantenuta per «la gravità dei fatti e le specifiche modalità degli stessi» e per «la personalità degli indagati desunta proprio della gravità e dalle modalità dei fatti», così attribuendo agli stessi elementi una duplice valenza).