(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, l'interpretazione dell'espressione «concreto pericolo che ... commetta ... delitti della stessa specie di quello per cui si procede», contenuta nell'art. 274, lettera c) c.p.p., non dev'essere ristretta nell'ambito di un concetto di similarità assoluta, in quanto essa intende esprimere piuttosto l'analogia degli elementi strutturali della fattispecie da considerare di volta in volta. (Fattispecie in tema di bancarotta per dissipazione, nella quale la Suprema Corte ha censurato il giudizio prognostico sfavorevole, formulato dal giudice del riesame, secondo il quale l'indagato denotava attitudine a commettere «violazioni delle norme penali poste a tutela del corretto svolgimento dell'attività finanziaria», sia perché generico, sia perché inappropriato al parametro del reato in questione).