(massima n. 2)
In tema di misure cautelari, l'affermazione della sussistenza di un «concreto pericolo» di reiterazione dei delitti, ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., non richiede l'adozione di particolari formule nè comporta l'esplicita utilizzazione dell'espressione letterale in questione («concreto pericolo»), essendo invece idoneo e sufficiente il richiamo alla sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente motivate.