(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, le «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», di cui al quarto comma dell'art. 275 c.p.p., possono riguardare i delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, non dovendo, la previsione dell'art. 275, quarto comma, c.p.p., necessariamente riguardare delitti di estrema gravità e più precisamente reati di criminalità organizzata. Ed invero, la previsione suddetta si distingue dalle «normali» esigenze cautelari solo per il grado di pericolo che deve oltrepassare l'estremo della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 c.p.p. per assumere, in pratica, quello di una sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 lett. c), c.p.p. (Fattispecie relativa a custodia cautelare in carcere per il delitto di furto pluriaggravato, punito con la pena edittale fino a dieci anni di reclusione, commesso da persona ritenuta di assoluta pericolosità sociale che compie sistematicamente delitti contro il patrimonio costituenti per lei statuto di vita e che si sottrae ad una corretta identificazione).