(massima n. 2)
Qualora, richiesto dell'emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado l'obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.