(massima n. 1)
In tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del c.p.p., la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi anche dalla modalità e dalla gravità del fatto e, a tal riguardo, l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente. (Mass. redaz.).