(massima n. 1)
Alla stregua del letterale tenore degli artt. 461, terzo comma e 565, secondo comma, c.p.p. deve ritenersi che, in caso di opposizione a decreto penale, l'eventuale richiesta di uno dei riti alternativi speciali vada inderogabilmente formulata nella dichiarazione di opposizione; il che, oltre a trovare giustificazione nella esigenza di contenere i tempi di definizione dei procedimenti penali (esigenza che verrebbe frustrata ove si consentisse invece all'imputato di dilungarli a suo piacere, senza peraltro subire la perdita di benefici funzionalmente collegati alla scelta di mezzi volti ad anticipare la detta definizione), trova anche conferma nel disposto di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 464 c.p.p., in cui, nello stabilire le caratteristiche del decreto di citazione da emettersi a seguito dell'opposizione (ove l'opponente abbia chiesto il giudizio immediato o non abbia formulato alcuna richiesta), si fa richiamo alle previsioni dell'art. 456 c.p.p., con esclusione, però, del secondo comma di detto ultimo articolo, che prevede l'inserzione, nel decreto di citazione per il giudizio immediato, dell'avviso relativo alla possibilità di richiesta del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato la cui richiesta di applicazione della pena, formulata successivamente alla dichiarazione di opposizione a decreto penale emesso dal Gip della pretura, era stata ritenuta inammissibile per tardività).