(massima n. 1)
Nella locazione di immobili urbani con destinazione abitativa ai sensi della legge 392 del 1978, dalla situazione fattuale contrassegnata dall'ubicazione dell'appartamento nel medesimo edificio dell'autorimessa o del posto macchina, dall'appartenenza di entrambi allo stesso proprietario e dalla loro locazione al medesimo conduttore con destinazione alle esigenze delle persone che alloggiano nell'appartamento, deriva una presunzione semplice di rapporto pertinenziale, valevole ad estendere all'autorimessa o al posto macchina le disposizioni della legge sull'equo canone ed a rendere applicabile il metodo di calcolo di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cui non č idonea di per sé ad escludere il vincolo pertinenziale la circostanza che l'autorimessa venga locata quando l'appartamento č giā dotato di altro posto macchina.