(massima n. 1)
Poiché va riconosciuto all'indagato il diritto di scegliere liberamente la propria linea difensiva, anche avvalendosi della facoltą di non rispondere e di non «collaborare» con l'autoritą giudiziaria, una siffatta condotta puņ acquistare solo significato sintomatizzante nell'ambito del quadro di preciso riferimento normativo di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. per quanto concernente la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove.