(massima n. 1)
In tema di spazi per parcheggi negli edifici, ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, della mancata destinazione a parcheggio dell'area indicata nella licenza edilizia risponde il costruttore/venditore nei confronti dell'acquirente della singola unità abitativa, anche se il detto costruttore/venditore, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull'area vincolata, non rilevando quest'ultima circostanza sull'accertamento dell'inadempimento contrattuale nè sulla sua eventuale condanna al risarcimento del danno per equivalente. Infatti, una volta indicata dal costruttore, al fine di ottenere il rilascio della licenza edilizia, l'area destinata a parcheggio, a seguito dell'atto di concessione ad aedificandum rimane assoggettata al vincolo di destinazione, che non può essere modificato consensualmente dalle parti in sede di vendita delle singole unità abitative. (Nella fattispecie, relativa all'azione che nei confronti dell'impresa costruttrice/venditrice avevano intrapreso gli acquirenti di un appartamento, causa la destinazione a cortile condominiale dell'area di parcheggio, la corte di merito l'aveva ritenuta non legittimata passiva - essendolo il condominio - per non poter eseguire i lavori di adeguamento, avendo alienato quell'area ai vari proprietari delle unità abitative in comunione; poichè ciò non rilevava al fine dell'individuazione del soggetto responsabile dell'illecito contrattuale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza da quelli impugnata).