(massima n. 1)
Il principio dettato dal legislatore con l'art. 275, comma quarto, c.p.p. di attenuazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di persone le quali si trovino in particolari condizioni soggettive che di per sè sconsiglierebbero la restrizione in carcere può essere derogato solo in presenza di effettive situazioni di assoluta peculiarità per quanto concerne la tutela dei cittadini. Conseguentemente, deve ritenersi che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 c.p.p. quando però essi si connotino di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e derivino specificamente dall'eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, sebbene costoro siano in età avanzata o nelle precarie condizioni fisiche indicate nel citato comma dell'art. 275 c.p.p.