(massima n. 2)
La revoca delle misure coercitive o interdittive di cui all'art. 299 c.p.p. trova il proprio presupposto nell'esigenza della perdurante legittimità della misura imposta, con conseguente costante ed aggiornato adeguamento dello status libertatis dell'indagato, o a seguito a «fatti... sopravvenuti» o ad eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero a fatti preesistenti e non conosciuti non valutati dal giudice, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva. Sono invece da ritenere precluse le questioni dedotte nei procedimenti d'impugnazione, in forma sia esplicita che implicita. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'eventuale diversa valutazione, di impugnazioni proposte contro l'ordinanza cautelare non può essere affidato ad un potere di ripensamento affidato alla discrezionalità dell'organo, ma deve scaturire da ragioni di diritto che rendono non più giustificabile la misura imposta).