(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, comma primo, lett. a), c.p.p., postula soltanto che vi siano specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Poiché, peraltro, il requisito della specificità è riferito alle esigenze e non alle indagini, non è indispensabile che il giudice, nel suo provvedimento, indichi con precisione gli atti da compiere. Tale requisito, infatti, non è stabilito sia per evitare che il pubblico ministero debba rivelare alla parte gli accertamenti che si appresti ad espletare sia perché lo stesso giudice non deve necessariamente essere posto a conoscenza delle future investigazioni.